Normativa di riferimento


Normativa di riferimento sugli Open Data

 

Il quadro europeo

La Direttiva n.2003/98/CE. (c.d. "direttiva P.S.I. (Public Sector Information)"), recepita in Italia con il d.lg.vo 24/01/2006, n.36, come modificata dalla Direttiva 2013/37/UE (c.d. "direttiva PSI 2.0"), recepita in Italia con il d.lg.vo 18/05/2015, n.102, ha stabilito l'obbligatorietà, sia per scopi commerciali che non commerciali, per gli enti pubblici di rendere riutilizzabili i documenti in loro possesso, salvo eccezioni specifiche, a condizione che i documenti e le relative informazioni non siano escluse dal diritto di accesso ai sensi del diritto nazionale e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. La Direttiva raccomanda di mettere a disposizione, ogni volta sia possibile, i propri documenti in formati aperti leggibili meccanicamente e insieme ai rispettivi metadati. Il riutilizzo può essere autorizzato incondizionatamente oppure prevedere delle condizioni: in tal caso l'ente che rilascia i documenti può fare ricorso ad una licenza.

 

Il quadro nazionale

Il "Codice dell'Amministrazione digitale" approvato con il d. lg.vo 07/03/2005, n.82 e successive modificazioni e integrazioni (C.A.D.), prevede che "i dati e i documenti che le Amministrazioni titolari pubblicano senza l'espressa adozione di una licenza si intendono rilasciati come dati di tipo aperto" (art. 52, 2° comma C.A.D.). É stato così introdotto il principio dell'"open data by default". Il codice contiene le definizioni (art. 68, 3° comma C.A.D.):

- del "formato dei dati di tipo aperto" da intendersi come "formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto alla fruizione dei mezzi tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi".

- dei "dati di tipo aperto" caratterizzati dalla loro utilizzabilità, da parte di chiunque, anche a fini commerciali, in base ad apposita licenza; dalla loro accessibilità in formati aperti e utilizzabilità da parte di programmi per elaboratori; dalla loro disponibilità gratuita oppure contro corresponsione dei soli costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

Il d. lg.vo 14/03/2013, n. 33 (c.d. decreto "trasparenza") come modificato dal d. lg. vo 25/05/2016, n.97, che ha riordinato in un unico corpo normativo le numerose disposizioni legislative, succedutesi nel tempo, in materia di obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza, da parte delle pubbliche amministrazioni, impone alle Amministrazioni di cui all'art.1, 2°comma, del d. lg.vo 30 /03/2001, n.165, l'obbligo di pubblicazione di un gran numero di dati e informazioni in loro possesso in formato di tipo aperto, riutilizzabili senza altri obblighi se non quelli di citare la fonte e di rispettarne l'integrità (art.7).

Le "Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico" dell'Agenzia per l'Italia Digitale, allegate alla determinazione n.95/2014 del 26/06/2014 aggiornate nel 2016 e in corso di aggiornamento per l'anno in corso (2017) si propongono di supportare le pubbliche amministrazioni nel processo di valorizzazione del proprio patrimonio informativo proponendo sia un modello per i dati pubblici sia uno schema operativo per attuarlo.

Con le "Linee guida per i siti web" (2011) pubblicate ai sensi della Direttiva n.8 del 26 novembre 2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono stati forniti alle amministrazioni pubbliche i criteri da seguire nella attività di razionalizzazione dei siti web esistenti, prescrivendo che i dati in possesso delle amministrazioni siano resi pubblici in apposite sezioni dei rispettivi siti attraverso formati "di tipo aperto" che ne consentano il riuso senza l'imposizione di particolari vincoli tecnologici o economici.