Il progetto


La Corte costituzionale - Breve introduzione per open data

 

La Corte costituzionale è stata introdotta in Italia con la Costituzione repubblicana del 1948, ma è entrata in funzione soltanto nel 1956.

Ad essa sono affidati importanti compiti di garanzia che esercita soprattutto attraverso il controllo del rispetto delle norme costituzionali da parte delle Istituzioni dello Stato.

La Corte costituzionale si compone di 15 giudici che rimangono in carica per nove anni.

Di questi quindici :

  • cinque sono nominati dal Presidente della Repubblica,
  • cinque sono eletti dal Parlamento riunito in seduta comune,
  • cinque sono eletti dalle Supreme magistrature ordinaria e amministrative e precisamente:
    • tre sono eletti dai magistrati della Corte di cassazione;
    • uno è eletto dai magistrati del Consiglio di Stato;
    • uno è eletto dai magistrati della Corte dei conti.

Il Presidente della Corte è eletto a scrutinio segreto dalla Corte stessa tra i suoi componenti e dura in carica 3 anni, o comunque fino alla scadenza del suo mandato. Subito dopo il proprio insediamento, il Presidente designa un giudice che lo sostituisce in caso di impedimento e al quale spetta il titolo di vice Presidente.

Il Presidente determina l'ordine dei lavori del collegio, nomina i giudici relatori ed ha un voto decisivo in caso di parità.

 

Funzioni della Corte costituzionale

Le funzioni assegnate alla Corte costituzionale sono:

1)      giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni e dichiarare con sentenza l'illegittimità di quelli non conformi alla Costituzione,

2)      giudicare sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni e dichiarare, nel caso concreto, se vi sia stata o non, la lesione di prerogative o competenze di rilievo costituzionale;

3)      giudicare sull'ammissibilità delle richieste di "referendum abrogativo", presentate ai sensi dell'art. 75 cost. da cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali;

4)      giudicare sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione.

 

Come si esercita il controllo di legittimità costituzionale?

Il controllo di legittimità costituzionale costituisce la parte più rilevante dell'attività della Corte.

Quando un giudice, nel corso di un processo, ritiene che la legge da applicare al caso concreto contrasta con la Costituzione, sospende il processo e investe della questione la Corte, la quale decide sulla conformità o meno a Costituzione della legge: è il c.d. giudizio "in via incidentale".

L'altro modo per attivare il controllo di legittimità costituzionale della Corte è rappresentato dal ricorso che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono proporre direttamente alla Corte affinché quest'ultima verifichi la conformità a Costituzione delle leggi regionali o provinciali (se il ricorso è proposto dallo Stato) o statali (se il ricorso è proposto dalle Regioni o dalle Province autonome): è il c.d. giudizio "in via principale".

 

Altre informazioni sulla Corte costituzionale

Per altre e più esaurienti informazioni si invita a consultare il sito internet della Corte costituzionale www.cortecostituzionale.it i cui contenuti sono esplicativi di tutta l'attività della Corte : il calendario dei lavori, gli atti di promovimento pendenti, le decisioni dal 1956 ad oggi ed una raccolta della documentazione di rilievo.

 

I dati messi a disposizione dagli Open Data

 

Il flusso di lavoro della Corte costituzionale

Gli atti di promovimento che vengono trasmessi alla Corte costituzionale vengono iscritti dal Servizio cancelleria in quattro registri:

  • il registro delle ordinanze (indicato anche come R.O.),
  • il registro dei ricorsi (indicato anche come R.R.),
  • il registro dei conflitti tra poteri (indicato anche come R.C.P.),
  • il registro dei conflitti tra enti (indicato anche come R.C.E.),
  • il registro dei giudizi sulla ammissibilità dei referendum (indicato anche come AM.REF.).

Le norme e gli atti impugnati sono individuati dal Servizio cancelleria e dall'Ufficio ruolo e sono rinvenibili nei dati riguardanti gli Atti pendenti (dataset in vari formati).

Il Presidente nomina un giudice relatore e fissa con decreto il giorno della udienza o della camera di consiglio.

Successivamente alla discussione (consultabile, per quanto riguarda la sola udienza pubblica dal sito della Corte) il giudizio viene deciso, la decisione depositata in Cancelleria e poi pubblicata sul sito, nell'end point e nella Gazzetta ufficiale, prima serie speciale.

Oltre ai dati relativi alle norme impugnate e alle decisioni nell'end point sono interrogabili:

  • l'anagrafica dei giudici costituzionali modellata sulla base dell'ontologia delle persone... Per i Presidenti oltre alla fotografia e ad una breve nota biografica, sono disponibili anche i discorsi tenuti nel corso della Relazione annuale,
  • le massime delle decisioni della Corte costituzionale redatte dal Servizio studi.