Massima n. 21422

https://dati.cortecostituzionale.it/ontology/Massima/21422 entità di tipo: Massima

Gli artt. 2, primo comma, e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, subordinando, nelle zone agricole, il rilascio della concessione edilizia per opere non destinate alla residenza, al possesso di determinati requisiti soggettivi (qualita' di imprenditore agricolo o di figura ad esso assimilata) e all'accertamento di un collegamento funzionale dell'opera con l'attivita' agricola svolta, non violano i principi fondamentali desumibili dalle leggi statali in materia urbanistica a proposito dei trattamenti previsti per gli imprenditori agricoli e altri soggetti. Secondo la legge statale, infatti - come la Corte ha gia' chiarito - non solo rientra tra i poteri del legislatore, in tema di disciplina urbanistica, sottoporre ad un trattamento differenziato tanto le zone agricole rispetto ad altre zone, quanto, all'interno della stessa zona, la posizione degli imprenditori agricoli, o di altre figure assimilate, rispetto a quella di soggetti diversi, ma tale differenziazione e' anzi saldamente stabilita nella legge statale stessa (v. art. 9, l. n. 10 del 1977). (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93). - V. O. nn. 714/1988 e 709/1988. red.: A.M. Marini 
Massima n. 21422 
21422 

risorse dalla linked data cloud