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dcc:Massima  a        rdfs:Class ;
        rdfs:comment  "Definisce una massima." ;
        rdfs:label    "Massima" .

<Massima/21422>  a          dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 21422" ;
        dbpedia-owl:number  "21422" ;
        dcc:testoMassima    "Gli  artt.   2,  primo comma, e 3, l.  reg.  Lombardia  7  giugno 1980,  n.   93,  subordinando, nelle zone agricole,  il  rilascio della   concessione  edilizia  per   opere  non  destinate   alla residenza,  al  possesso  di   determinati  requisiti  soggettivi (qualita'   di   imprenditore  agricolo  o  di  figura  ad   esso assimilata)  e  all'accertamento  di un  collegamento  funzionale dell'opera  con  l'attivita'  agricola   svolta,  non  violano  i principi  fondamentali desumibili dalle leggi statali in  materia urbanistica   a  proposito  dei   trattamenti  previsti  per  gli imprenditori  agricoli  e  altri   soggetti.   Secondo  la  legge statale,  infatti  -  come la Corte ha gia' chiarito -  non  solo rientra  tra  i  poteri del legislatore, in  tema  di  disciplina urbanistica,  sottoporre ad un trattamento differenziato tanto le zone  agricole rispetto ad altre zone, quanto, all'interno  della stessa zona, la posizione degli imprenditori agricoli, o di altre figure assimilate, rispetto a quella di soggetti diversi, ma tale differenziazione e' anzi saldamente stabilita nella legge statale stessa   (v.   art.   9,  l.   n.   10  del  1977).    (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art.  117 Cost., della questione di  legittimita' costituzionale degli artt.  2, primo comma, e 3, l.  reg.  Lombardia 7 giugno 1980, n.  93).  - V.  O. nn. 714/1988 e 709/1988.                                                 red.: A.M. Marini" .
