Massima n. 21421

https://dati.cortecostituzionale.it/ontology/Massima/21421 entità di tipo: Massima

Gli artt. 2, primo comma, e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, i quali subordinano, nelle zone agricole, il rilascio della concessione edilizia per opere non destinate alla residenza, al possesso di determinati requisiti soggettivi (qualita' di imprenditore agricolo o di figura ad esso assimilata) e all'accertamento di un collegamento funzionale dell'opera con l'attivita' agricola svolta, sono frutto di una insindacabile scelta del legislatore regionale - diretta a limitare l'utilizzazione edilizia dei territori agricoli e a frenare il processo di erosione dello spazio destinato alle colture - che trova fondamento nell'art. 44 Cost.. Rispetto a tale 'ratio' legislativa, e' da escludersi, pertanto, la configurabilita' di una discriminazione - lesiva dell'art. 3, Cost. - tra chi svolge l'attivita' agricola in modo professionale o principale e chi non l'esercita, essendo gli elementi richiesti dalle norme, volti, non irragionevolmente a denotare la destinazione effettiva delle opere alla conduzione del fondo o alla attivita' agricola stessa. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93). red.: A.M. Marini 
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