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dcc:Massima  a        rdfs:Class ;
        rdfs:comment  "Definisce una massima." ;
        rdfs:label    "Massima" .

<Massima/21421>  a          dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 21421" ;
        dbpedia-owl:number  "21421" ;
        dcc:testoMassima    "Gli  artt.   2,  primo comma, e 3, l.  reg.  Lombardia  7  giugno 1980,  n.   93,  i  quali subordinano, nelle  zone  agricole,  il rilascio  della concessione edilizia per opere non destinate alla residenza,  al  possesso  di   determinati  requisiti  soggettivi (qualita'   di   imprenditore  agricolo  o  di  figura  ad   esso assimilata)  e  all'accertamento  di un  collegamento  funzionale dell'opera  con  l'attivita' agricola svolta, sono frutto di  una insindacabile  scelta  del  legislatore  regionale  -  diretta  a limitare  l'utilizzazione  edilizia  dei territori agricoli  e  a frenare  il  processo  di erosione dello  spazio  destinato  alle colture  - che trova fondamento nell'art.  44 Cost..  Rispetto  a tale   'ratio'  legislativa,  e'  da  escludersi,  pertanto,   la configurabilita'  di  una discriminazione - lesiva dell'art.   3, Cost.    -   tra  chi  svolge   l'attivita'  agricola   in   modo professionale  o  principale  e chi non l'esercita,  essendo  gli elementi  richiesti  dalle norme, volti, non irragionevolmente  a denotare  la  destinazione effettiva delle opere alla  conduzione del   fondo  o  alla   attivita'  agricola  stessa.    (Manifesta infondatezza,  in riferimento all'art.  3 Cost., delle  questioni di  legittimita' costituzionale degli artt.  2, primo comma, e 3, l.  reg.  Lombardia 7 giugno 1980, n.  93).                                                 red.: A.M. Marini" .
