Massima n. 8080
https://dati.cortecostituzionale.it/ontology/Massima/8080 entità di tipo: Massima
Il secondo comma dell'art. 82 Cost. attribuisce alle Commissioni parlamentari di inchiesta "gli stessi poteri", e prescrive "le stesse limitazioni" dell'autorita' giudiziaria per consentire loro di superare, occorrendo, anche coercitivamente, gli ostacoli nei quali potrebbero scontrarsi nel loro operare, ma le Commissioni restano libere di presciegliere modi di azione diversi, piu' duttili ed esenti da formalismi giuridici, facendo appello alla spontanea collaborazione dei cittadini e di pubblici funzionari, al contributo di studiosi, ricorrendo allo spoglio di giornali e riviste, e via dicendo. Le persone interrogate dalle Commissioni d'inchiesta non depongono propriamente quali "testimoni", ma forniscono informazioni; e lo stesso e' a dirsi delle relazioni varie che pubbliche autorita' possono, su richiesta delle Commissioni, ad esse presentate con riferimento a determinate situazioni e circostanze ambientali, tra cui bene possono trovar posto anche stati d'animo e convincimenti diffusi, registrati per quel che sono, indipendentemente dalla loro fondatezza, da chi, per la sua particolare esperienza o per l'ufficio ricoperto, sia meglio in grado di averne diretta notizia.
Massima n. 8080
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