Massima n. 8075
https://dati.cortecostituzionale.it/ontology/Massima/8075 entità di tipo: Massima
Le Commissioni parlamentari d'inchiesta, le quali, sostituendo necessariamente a norma dell'art. 82, primo comma, Cost. il plenum delle Camere, a buon diritto possono configurarsi come le stesse Camere nell'atto di procedere all'inchiesta, sono libere di organizzare i propri lavori, anche stabilendo - in tutto od in parte il segreto delle attivita' da esse direttamente svolte e della documentazione risultante dalle indagini esperite: e cio' in funzione del conseguimento dei fini istituzionalmente ad esse propri.
Massima n. 8075
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