Massima n. 8073
https://dati.cortecostituzionale.it/ontology/Massima/8073 entità di tipo: Massima
La posizione di "assoluta indipendenza" del Parlamento, come di altri organi "ai vertici dello Stato", anche nei loro rapporti reciproci si articola nella normativa direttamente dettata dal testo costituzionale, nell'autonomia organizzativa e normativa spettante a ciascuna della Camere ("riserva di regolamento": art. 64, primo comma); nella loro esclusiva competenza alla convalida dei propri membri (art. 66); nella non responsabilita' dei medesimi "per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni" (art. 68, primo comma: immunita' sotto questo aspetto assoluta, che, in omaggio al principio democratico rappresentativo, l'art. 122, ultimo comma, estende anche ai membri dei Consigli regionali), oltre che nella immunita', che puo' dirsi relativa, di cui al secondo comma del detto art. 68 (non proseguibilita' dell'azione penale e divieto di arresto e perquisizione personale e domiciliare senza autorizzazione dell'Assemblea, fuori dei casi di flagrante delitto che comporti obbligatorieta' di mandato di cattura. Costituiscono applicazione e svolgimento delle norme costituzionali che garantiscono l'indipendenza delle Camere le disposizioni dei regolamenti parlamentari, quali l'art. 62 del Regolamento della Camera e il corrispondente art. 69 del Regolamento del Senato, che attribuiscono ai rispettivi Presidenti l'esercizio dei poteri di polizia e la disposizione della forza pubblica nell'interno delle Assemblee. Poiche' da queste disposizioni, per lunga tradizione, si suole trarre la regola della cosi' detta "immunita' della sede" (valevole anche per altri supremi organi dello Stato) in forza della quale nessuna estranea autorita' potrebbe eseguire coattivamente propri provvedimenti rivolti al Parlamento ed ai suoi organi. Di guisa che, ove gli organi parlamentari non vi ottemperassero, sarebbe unicamente possibile provocare l'intervento di questa Corte, in sede di conflitto di attribuzione.
Massima n. 8073
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