Massima n. 8070
https://dati.cortecostituzionale.it/ontology/Massima/8070 entità di tipo: Massima
Non puo' essere accolta l'eccezione di inammissibilita' di un conflitto di attribuzione proposto con ordinanza di un Tribunale nei confronti di una Commissione parlamentare d'inchiesta deducendo che le ordinanze istruttorie del tribunale ricorrente sarebbero state e sarebbero, oltre che revocabili come ogni altra ordinanza, impugnabili insieme alla sentenza di merito. L'art. 37 della legge n. 87, nel definire i conflitti tra poteri la cui risoluzione spetta alla Corte costituzionale, non muove dal criterio della definitivita' degli atti che ne possono essere all'origine, che' anzi in tali conflitti (a differenza che in quelli tra Stato e Regioni o tra Regioni) un atto puo' addirittura mancare, essendo sufficiente a determinarli un mero comportamento, anche omissivo; ma designa gli organi legittimati a sollevarli ed a resistervi alla stregua della loro capacita' ad impegnare l'intero potere. Ne', in tale ordine di idee, ha riferimento agli organi che - in concreto - abbiano dichiarato definitivamente la volonta' del potere, quanto invece agli organi a cio' "competenti", vale a dire che ne abbiano l'astratta possibilita'.
Massima n. 8070
8070