Massima n. 8069
https://dati.cortecostituzionale.it/ontology/Massima/8069 entità di tipo: Massima
E' da disattendere l'eccezione di inammissibilita' di un conflitto di attribuzione proposto con ordinanza da un tribunale nei confronti di una Commissione parlamentare d'inchiesta, deducendo il difetto di legittimazione di entrambi tali organi a sollevare conflitti ed a resistervi, in considerazione - da un lato - del carattere "diffuso" che tipicamente contrassegna il potere giudiziario, ciascuna componente del quale e' idonea a porre in essere pronuncie sulle quali la Corte di cassazione non sarebbe in grado di esercitare il proprio sindacato, se non nei casi previsti dai codici di rito e (con la sola eccezione di cui all'art. 41, primo comma, cod. proc. civ.) sempre dietro iniziativa di chi sia parte in giudizio; e, d'altro lato, dell'indipendenza di cui godono, durante il corso del loro mandato, le Commissioni parlamentari d'inchiesta, anche nei confronti delle Camere, le quali, come non potrebbero procedere esse stesse, direttamente, ad inchieste ex art. 62 Cost., cosi' nemmeno sono autorizzate ad interferire nelle deliberazioni adottate dalle Commissioni medesime per il piu' proficuo svolgimento dei loro lavori.
Massima n. 8069
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