Massima n. 46611

https://dati.cortecostituzionale.it/ontology/Massima/46611 entità di tipo: Massima

Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. seconda, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 122 del 2013, che ha prolungato per l’anno 2014 gli effetti del regime di blocco degli adeguamenti o dei miglioramenti stipendiali, senza disporre una deroga per gli scatti per invalidità di servizio di cui all’art. 1801 cod. ordin. militare. Dal momento che l’atto di riconoscimento da cui è sorto il diritto a tale beneficio è stato adottato nel 2012, la disciplina di blocco applicabile ratione temporis è da individuarsi in quella vigente a tale data, che ha disposto il blocco per il triennio 2011-2013, e non in quella censurata, che ne ha solo prolungato gli effetti; il rimettente, peraltro, censura solo la norma regolamentare e non anche la sua fonte di legittimazione. 
Massima n. 46611 

Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, art. 1, comma 1, lettera a).

 
46611 

Costituzione, artt. 3 e 38.

 

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