Massima n. 42793

https://dati.cortecostituzionale.it/ontology/Massima/42793 entità di tipo: Massima

Stante la necessità di ricostruire il contenuto dell'art. 570- bis cod. pen. alla luce del combinato disposto di due ulteriori disposizioni situate al di fuori del codice penale (artt. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 e 8 del d.lgs. n. 21 del 2018), è auspicabile che il legislatore intervenga direttamente sul testo dell'art. 570- bis cod. pen., per esplicitarne l'applicabilità - già oggi riconosciuta dal diritto vivente - anche alla condotta omissiva del genitore che non adempia i propri obblighi economici nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in omaggio all'obiettivo - rilevante ex art. 25, secondo comma, Cost. - di una più immediata riconoscibilità del precetto penale da parte dei suoi destinatari. 
Massima n. 42793 
Codice penale, art. 570-bis
42793 
Costituzione, art. 25, secondo comma. 

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