@base          <https://dati.cortecostituzionale.it/ontology/> .
@prefix dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/> .
@prefix owl:   <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix dcc:   <https://dati.cortecostituzionale.it/ontology/> .
@prefix gn:    <http://www.geonames.org/ontology#> .
@prefix skos:  <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix schema-org: <http://schema.org/> .
@prefix conf:  <http://lodview.it/conf#> .
@prefix rdfs:  <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix geo:   <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> .
@prefix crm-owl: <http://purl.org/NET/crm-owl#> .
@prefix rdf:   <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix time:  <http://www.w3.org/2006/time#> .
@prefix dbpedia-it: <http://it.dbpedia.org/resource/> .
@prefix foaf:  <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix dc:    <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix sioc:  <http://rdfs.org/sioc/ns#> .

dcc:Pronuncia  a          rdfs:Class ;
        rdfs:comment      "Modella i testi delle sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale." ;
        rdfs:isDefinedBy  <http://www.cortecostituzionale.it/actionGiurisprudenza.do> ;
        rdfs:label        "Pronuncia" ;
        rdfs:subClassOf   dcc:Documento , dcc:DeterminatoInRiunione .

<Massima/8085>  a           dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 8085" ;
        dbpedia-owl:number  "8085" ;
        dcc:testoMassima    "Non  puo'  essere giudicato illegittimo il limite che dal segreto funzionale delle Commissioni d'inchiesta (cui esse soltanto hanno facolta'  di derogare) puo' derivare all'esercizio della funzione giurisdizionale  al diritto di difesa delle parti, essenzialmente connaturato al suo vario esplicarsi." .

<Massima/8075>  a           dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 8075" ;
        dbpedia-owl:number  "8075" ;
        dcc:testoMassima    "Le  Commissioni  parlamentari  d'inchiesta, le quali, sostituendo necessariamente  a  norma  dell'art.  82,  primo  comma, Cost. il plenum  delle Camere, a buon diritto possono configurarsi come le stesse  Camere  nell'atto di procedere all'inchiesta, sono libere di organizzare i propri lavori, anche stabilendo - in tutto od in parte  il  segreto  delle attivita' da esse direttamente svolte e della  documentazione  risultante dalle indagini esperite: e cio' in  funzione del conseguimento dei fini istituzionalmente ad esse propri." .

<Massima/8084>  a           dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 8084" ;
        dbpedia-owl:number  "8084" ;
        dcc:testoMassima    "Alla    documentazione   relativa   ad   accertamenti   svolti  o direttamente  disposti  dalla  Commissione,  alle discussioni che hanno  avuto  luogo nel corso delle sue sedute e alle valutazioni ed  apprezzamenti  in  quella  sede  espressi,  ma  non divulgati attraverso  le  relazioni  pubblicate  nonche'  agli  esposti  ed anonimi   ad   essa  rivolti,  si  applica  il  principio  che la Commissione dispone dal regime di pubblicita' o di segretezza dei propri atti." .

<Massima/8074>  a           dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 8074" ;
        dbpedia-owl:number  "8074" ;
        dcc:testoMassima    "Fermo  restando il principio fondamentale della pubblicita' degli atti  parlamentari  (art.  64,  secondo comma, Cost.) e' tuttavia rimesso  alla valutazione delle Camere (e rientra nella autonomia costituzionale  ad  esse garantita) di derogarvi in singoli casi, deliberando  di  riunirsi in seduta segreta (nella quale ipotesi, gli  artt.  34, punto  3, Reg. Camera e 60, punto  4, Reg. Senato consentono  che  possano altresi' stabilire di non farne stendere processo verbale)." .

<Massima/8083>  a           dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 8083" ;
        dbpedia-owl:number  "8083" ;
        dcc:testoMassima    "Il   significato   da   attribuire   alla  determinazione  di una Commissione  d'inchiesta  che abbia disposto la pubblicazione, in allegato   alla   relazione  sui  propri  lavori,  di  un  indice analistico  dei  documenti  in  suo  possesso,  non  puo'  essere equivoco:  altro  e'  pubblicare  una  serie  di documenti, altro pubblicare   un   indice  di  documenti  tuttora  detenuti  dalla Commissione;  altra  cosa e' esteriorizzare il contenuto di certi atti, altro limitarsi a rendere nota l'esistenza. Ne consegue che la  Commissione  d'inchiesta  dispone,  in funzione delle proprie finalita',   del  regime  di  pubblicita'  o  di  segretezza  dei documenti in questione." .

<Giudice/9>  a          dcc:Giudice ;
        rdfs:comment    "BONIFACIO prof. Francesco Paolo, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 3 maggio 1923. Professore ordinario di diritto romano. Nominato Giudice Costituzionale dal Parlamento il 2 ottobre 1963, giura il 25 ottobre 1963. Eâ€™ eletto Presidente il 23 febbraio 1973. Cessa dalla carica di Presidente il 25 ottobre 1975."@it ;
        owl:sameAs      dbpedia-it:Francesco_Paolo_Bonifacio ;
        foaf:depiction  <http://www.cortecostituzionale.it/documenti/composizione/img/grandi/bonifacio.jpg> ;
        foaf:name       "Francesco Paolo Bonifacio" ;
        foaf:surname    "BONIFACIO" ;
        foaf:title      "Presidente" .

<Giudice/26>  a         dcc:Giudice ;
        rdfs:comment    "CRISAFULLI prof. avv. Vezio, nato a Genova il 9 settembre 1910. Professore ordinario di diritto costituzionale. Nominato dal Presidente della Repubblica il 14 maggio 1968. Giura il 25 maggio 1968. Cessa dalla carica di Giudice costituzionale il 25 maggio 1977 (da Giudice prorogato il 2 agosto 1979)."@it ;
        owl:sameAs      dbpedia-it:Vezio_Crisafulli ;
        foaf:depiction  <http://www.cortecostituzionale.it/documenti/composizione/img/grandi/crisafulli.jpg> ;
        foaf:name       "Vezio Crisafulli" ;
        foaf:surname    "CRISAFULLI" ;
        foaf:title      "Giudice costituzionale" .

<Massima/8079>  a           dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 8079" ;
        dbpedia-owl:number  "8079" ;
        dcc:testoMassima    "Ove  nel  corso  delle indagini vengano a conoscenza di fatti che possono  costituire  reato,  le  Commissioni  sono tenute a farne rapporto all'autorita' giudiziaria." .

<Massima/8073>  a           dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 8073" ;
        dbpedia-owl:number  "8073" ;
        dcc:testoMassima    "La  posizione  di \"assoluta indipendenza\" del Parlamento, come di altri  organi  \"ai  vertici dello Stato\", anche nei loro rapporti reciproci  si  articola  nella normativa direttamente dettata dal testo  costituzionale,  nell'autonomia  organizzativa e normativa spettante  a  ciascuna  della  Camere  (\"riserva di regolamento\": art.  64,  primo  comma);  nella  loro  esclusiva competenza alla convalida  dei propri membri (art. 66); nella non responsabilita' dei   medesimi   \"per   i   voti  dati  e  le  opinioni  espresse nell'esercizio  delle  loro  funzioni\"  (art.  68,  primo  comma: immunita'  sotto  questo  aspetto  assoluta,  che,  in omaggio al principio  democratico rappresentativo, l'art. 122, ultimo comma, estende  anche ai membri dei Consigli regionali), oltre che nella immunita',  che  puo'  dirsi  relativa,  di  cui al secondo comma del  detto  art.  68  (non  proseguibilita'  dell'azione penale e divieto  di  arresto  e  perquisizione  personale  e  domiciliare senza  autorizzazione dell'Assemblea, fuori dei casi di flagrante delitto che comporti obbligatorieta' di mandato di cattura. Costituiscono    applicazione    e    svolgimento   delle   norme costituzionali  che  garantiscono  l'indipendenza delle Camere le disposizioni  dei  regolamenti  parlamentari, quali l'art. 62 del Regolamento   della  Camera  e  il  corrispondente  art.  69  del Regolamento   del   Senato,   che   attribuiscono  ai  rispettivi Presidenti  l'esercizio  dei  poteri di polizia e la disposizione della  forza  pubblica  nell'interno  delle Assemblee. Poiche' da queste  disposizioni,  per  lunga  tradizione, si suole trarre la regola  della  cosi' detta \"immunita' della sede\" (valevole anche per  altri  supremi  organi  dello  Stato)  in  forza della quale nessuna estranea autorita' potrebbe eseguire coattivamente propri provvedimenti  rivolti  al Parlamento ed ai suoi organi. Di guisa che,  ove  gli organi parlamentari non vi ottemperassero, sarebbe unicamente  possibile  provocare l'intervento di questa Corte, in sede di conflitto di attribuzione." .

<Pronuncia/231/1975>  a          dcc:Pronuncia ;
        rdfs:label               "Sentenza 231/1975" ;
        dbpedia-owl:number       "231" ;
        dc:identifier            <https://e-justice.europa.eu/ecli/IT001/lang/1509956393435/ECLI:IT:COST:1975:231.html> ;
        dc:type                  <TipoPronuncia/Sentenza> ;
        sioc:content             <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1975:231> ;
        time:year                "1975" ;
        dcc:massima              <Massima/8076> , <Massima/8087> , <Massima/8082> , <Massima/8078> , <Massima/8075> , <Massima/8080> , <Massima/8084> , <Massima/8077> , <Massima/8079> , <Massima/8072> , <Massima/8083> , <Massima/8085> , <Massima/8081> , <Massima/8070> , <Massima/8074> , <Massima/8071> , <Massima/8069> , <Massima/8073> , <Massima/8086> ;
        dcc:presidentePronuncia  <Giudice/9> ;
        dcc:relatorePronuncia    <Giudice/26> ;
        dcc:seduta               <Seduta/U19751008> ;
        dcc:tipoProcedimento     "GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO" .

<Massima/8082>  a           dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 8082" ;
        dbpedia-owl:number  "8082" ;
        dcc:testoMassima    "Il  segreto  delle  Commissioni  di  inchiesta non corrisponde, a rigore ai vari specifici fini di segreto previsti dalle norme dei codici  di  diritto  e  procedura  penale,  ma  puo' qualificarsi piuttosto,  piu'  genericamente,  come un segreto funzionale, del quale  spetta alle Commissioni medesime determinare la necessita' ed i limiti." .

<Massima/8069>  a           dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 8069" ;
        dbpedia-owl:number  "8069" ;
        dcc:testoMassima    "E'   da   disattendere   l'eccezione  di  inammissibilita'  di un conflitto  di attribuzione proposto con ordinanza da un tribunale nei   confronti  di  una  Commissione  parlamentare  d'inchiesta, deducendo  il difetto di legittimazione di entrambi tali organi a sollevare  conflitti  ed  a resistervi, in considerazione - da un lato  -  del  carattere \"diffuso\" che tipicamente contrassegna il potere  giudiziario,  ciascuna  componente  del quale e' idonea a porre  in essere pronuncie sulle quali la Corte di cassazione non sarebbe  in  grado di esercitare il proprio sindacato, se non nei casi  previsti dai codici di rito e (con la sola eccezione di cui all'art.   41,  primo  comma,  cod.  proc.  civ.)  sempre  dietro iniziativa  di  chi  sia  parte  in  giudizio;  e,  d'altro lato, dell'indipendenza  di  cui  godono,  durante  il  corso  del loro mandato,  le  Commissioni  parlamentari  d'inchiesta,  anche  nei confronti  delle  Camere, le quali, come non potrebbero procedere esse  stesse,  direttamente, ad inchieste ex art. 62 Cost., cosi' nemmeno  sono  autorizzate  ad  interferire  nelle  deliberazioni adottate   dalle   Commissioni  medesime  per  il  piu'  proficuo svolgimento dei loro lavori." .

<TipoPronuncia/Sentenza>
        a             dcc:TipoPronuncia ;
        rdfs:comment  "Tipo di pronuncia." ;
        rdfs:label    "Sentenza" .

<Massima/8072>  a           dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 8072" ;
        dbpedia-owl:number  "8072" ;
        dcc:testoMassima    "Ogni valutazione sulla utilita' e sulla valida utilizzabilita' in giudizio   dei   mezzi   di  prova  e'  di  esclusiva  competenza dell'autorita'  giudiziaria  precedente,  sottraendosi pertanto a qualsiasi  sindacato  che  non sia quello esplicabile dal giudice eventualmente adito in sede di gravame." .

<Massima/8078>  a           dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 8078" ;
        dbpedia-owl:number  "8078" ;
        dcc:testoMassima    "L'attivita' di  inchiesta  rientra  nella piu' lata nozione della funzione  ispettiva  delle Camere; muove da cause politiche ed ha finalita'   del   pari  politiche;  ne'  potrebbe  rivolgersi  ad accertare reati e connesse responsabilita' di ordine penale, che' se  cosi'  per  avventura  facesse,  invaderebbe indebitamente la sfera di attribuzioni di potere giurisdizionale." .

<Massima/8081>  a           dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 8081" ;
        dbpedia-owl:number  "8081" ;
        dcc:testoMassima    "Le  Commissioni d'inchiesta hanno il potere di apporre il segreto alle  risultanze di volta in volta acquisite nel corso della loro indagine,  ma  restano libere di derogarvi, quando non lo vietino altri principi, ogni qual volta non possano derivarne conseguenze tali da impedire o intralciare gravemente l'assolvimento del loro compito:  specie  per  venire incontro a richieste provenienti da autorita'  giudiziarie, in uno spirito di doverosa collaborazione tra organi di poteri distinti e diversi, per fini di giustizia." .

<Massima/8087>  a           dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 8087" ;
        dbpedia-owl:number  "8087" ;
        dcc:testoMassima    "La   Commissione   parlamentare   d'inchiesta   ha  l'obbligo  di trasmettere ai tribunali ricorrenti gli altri atti e documenti in suo   possesso,   che,  a  norma  di  legge,  non  siano  coperti all'origine  da segreto o siano coperti da segreto non opponibile all'autorita' giudiziaria penale." .

<Massima/8071>  a           dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 8071" ;
        dbpedia-owl:number  "8071" ;
        dcc:testoMassima    "E'  da  disattendere  l'eccezione  di  inammissibilita'  sotto il profilo oggettivo, per mancanza di materia di conflitto e carenza di  interesse  di  un  conflitto  di attribuzione sollevato da un Tribunale   nei   confronti   di  una   Commissione  parlamentare d'inchiesta, assumendosi dal Tribunale ricorrente che dal rifiuto illegittimamente  opposto dalla Commissione risulterebbe menomata la  sfera  di  attribuzioni ad esso garantita dalla Costituzione, per l'impedimento derivante all'acquisizione delle prove ritenute necessarie per l'accertamento della verita'." .

<Massima/8077>  a           dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 8077" ;
        dbpedia-owl:number  "8077" ;
        dcc:testoMassima    "I  fini  delle Commissioni parlamentari di inchiesta differiscono nettamente  da  quelli  che  caratterizzano  le  itruttorie delle autorita'  giudiziarie. Compito delle Commissioni parlamentari di inchiesta non e' di \"giudicare\", ma solo di raccogliere notizie e dati  necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere; esse non   tendono  a  produrre,  ne'  le  loro  relazioni  conclusive producono, alcuna modificazione giuridica( come e' invece proprio degli  atti  giurisdizionali), ma hanno semplicemente lo scopo di mettere  a  disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinche'  queste  possano, con piena cognizione delle situazioni di   fatto,   deliberare   la  propria  linea  di  condotta,  sia promuovendo  misure  legislative,  sia  invitando  il  Governo  a adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso." .

<Massima/8080>  a           dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 8080" ;
        dbpedia-owl:number  "8080" ;
        dcc:testoMassima    "Il  secondo comma dell'art. 82 Cost. attribuisce alle Commissioni parlamentari  di  inchiesta  \"gli stessi poteri\", e prescrive \"le stesse  limitazioni\"  dell'autorita'  giudiziaria  per consentire loro di superare, occorrendo, anche coercitivamente, gli ostacoli nei   quali   potrebbero   scontrarsi  nel  loro  operare,  ma le Commissioni  restano  libere  di  presciegliere  modi  di  azione diversi,  piu' duttili ed esenti da formalismi giuridici, facendo appello alla spontanea collaborazione dei cittadini e di pubblici funzionari, al contributo di studiosi, ricorrendo allo spoglio di giornali e riviste, e via dicendo. Le   persone   interrogate   dalle  Commissioni  d'inchiesta  non depongono   propriamente   quali   \"testimoni\",   ma   forniscono informazioni;  e  lo  stesso e' a dirsi delle relazioni varie che pubbliche  autorita'  possono, su richiesta delle Commissioni, ad esse  presentate  con  riferimento  a  determinate  situazioni  e circostanze  ambientali,  tra cui bene possono trovar posto anche stati  d'animo  e  convincimenti diffusi, registrati per quel che sono, indipendentemente dalla loro fondatezza, da chi, per la sua particolare  esperienza  o per l'ufficio ricoperto, sia meglio in grado di averne diretta notizia." .

<Massima/8086>  a           dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 8086" ;
        dbpedia-owl:number  "8086" ;
        dcc:testoMassima    "La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in   Sicilia   non  ha  l'obbligo  di  trasmettere  ai  tribunali ricorrenti  gli  atti  e documenti da essa formati o direttamente disposti,  gli  scritti  e  gli  anonimi  ad essa originariamente rivolti, atti tutti che la Commissione medesima abbia ritenuto di mantenere   segreti   ai   fini  dell'adempimento  delle  proprie funzioni;  nonche'  gli  atti  gia'  a disposizione di organi del potere giudiziario." .

<Massima/8070>  a           dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 8070" ;
        dbpedia-owl:number  "8070" ;
        dcc:testoMassima    "Non  puo'  essere  accolta  l'eccezione di inammissibilita' di un conflitto  di attribuzione proposto con ordinanza di un Tribunale nei   confronti   di  una  Commissione  parlamentare  d'inchiesta deducendo  che  le ordinanze istruttorie del tribunale ricorrente sarebbero state e sarebbero, oltre che revocabili come ogni altra ordinanza, impugnabili insieme alla sentenza di merito. L'art.  37 della legge n. 87, nel definire i conflitti tra poteri la  cui  risoluzione  spetta alla Corte costituzionale, non muove dal criterio della definitivita' degli atti che ne possono essere all'origine,  che'  anzi  in  tali conflitti (a differenza che in quelli   tra   Stato  e  Regioni  o  tra  Regioni)  un  atto puo' addirittura  mancare,  essendo sufficiente a determinarli un mero comportamento,  anche omissivo; ma designa gli organi legittimati a sollevarli ed a resistervi alla stregua della loro capacita' ad impegnare  l'intero  potere.  Ne',  in  tale  ordine  di idee, ha riferimento  agli  organi  che - in concreto - abbiano dichiarato definitivamente la volonta' del potere, quanto invece agli organi a  cio'  \"competenti\",  vale  a  dire  che  ne abbiano l'astratta possibilita'." .

<Massima/8076>  a           dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 8076" ;
        dbpedia-owl:number  "8076" ;
        dcc:testoMassima    "Le  disposizioni  dei  regolamenti  parlamentari che prevedono il segreto  delle Commissioni \"nell'interesse dello Stato\" (art. 65, punto   3, Reg. Camera, ed analogamente, seppure con formulazione piu'  generica, parlando di \"documenti, notizie e discussioni che interessano  lo  Stato\",  l'art. 31, punto  3, Reg. Senato) e che letteralmente   non   tanto   consentono,  quanto  impongono,  la segretezza  di  determinate  sedute delle Commissioni, in realta' rimettono  pur  sempre  all'apprezzamento  politico  delle stesse (sicuramente   non  sindacabile  dall'autorita'  giudiziaria)  di verificare se e quando l'ipotesi prevista concretamente ricorra." .
