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<TipoPronuncia/Ordinanza>
        a             dcc:TipoPronuncia ;
        rdfs:comment  "Tipo di pronuncia." ;
        rdfs:label    "Ordinanza" .

<Massima/21423>  a          dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 21423" ;
        dbpedia-owl:number  "21423" ;
        dcc:testoMassima    "La previsione in una legge regionale, quale, nella specie, quella contenuta  negli  artt.   2,  primo comma, e 3,  della  l.   reg. Lombardia  n.  93 del 1980, dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari  al rilascio di concessione edilizia in zona  agricola, per  opere  non  destinate  alla   residenza,  non  puo'   essere minimamente  considerata  lesiva dei principi volti  a  garantire l'autonomia  comunale,  ai  sensi  degli artt.  5  e  128  Cost.. (Manifesta  infondatezza,  in  riferimento agli artt.   5  e  128 Cost., delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma e 3, l.  reg.  Lombardia 7 giugno 1980, n.  93).                                                 red.: A.M. Marini" .

dcc:Pronuncia  a          rdfs:Class ;
        rdfs:comment      "Modella i testi delle sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale." ;
        rdfs:isDefinedBy  <http://www.cortecostituzionale.it/actionGiurisprudenza.do> ;
        rdfs:label        "Pronuncia" ;
        rdfs:subClassOf   dcc:Documento , dcc:DeterminatoInRiunione .

<Massima/21421>  a          dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 21421" ;
        dbpedia-owl:number  "21421" ;
        dcc:testoMassima    "Gli  artt.   2,  primo comma, e 3, l.  reg.  Lombardia  7  giugno 1980,  n.   93,  i  quali subordinano, nelle  zone  agricole,  il rilascio  della concessione edilizia per opere non destinate alla residenza,  al  possesso  di   determinati  requisiti  soggettivi (qualita'   di   imprenditore  agricolo  o  di  figura  ad   esso assimilata)  e  all'accertamento  di un  collegamento  funzionale dell'opera  con  l'attivita' agricola svolta, sono frutto di  una insindacabile  scelta  del  legislatore  regionale  -  diretta  a limitare  l'utilizzazione  edilizia  dei territori agricoli  e  a frenare  il  processo  di erosione dello  spazio  destinato  alle colture  - che trova fondamento nell'art.  44 Cost..  Rispetto  a tale   'ratio'  legislativa,  e'  da  escludersi,  pertanto,   la configurabilita'  di  una discriminazione - lesiva dell'art.   3, Cost.    -   tra  chi  svolge   l'attivita'  agricola   in   modo professionale  o  principale  e chi non l'esercita,  essendo  gli elementi  richiesti  dalle norme, volti, non irragionevolmente  a denotare  la  destinazione effettiva delle opere alla  conduzione del   fondo  o  alla   attivita'  agricola  stessa.    (Manifesta infondatezza,  in riferimento all'art.  3 Cost., delle  questioni di  legittimita' costituzionale degli artt.  2, primo comma, e 3, l.  reg.  Lombardia 7 giugno 1980, n.  93).                                                 red.: A.M. Marini" .

<Giudice/6>  a          dcc:Giudice ;
        rdfs:comment    "BALDASSARRE prof. Antonio,  nato a Foligno (PG) il 18 dicembre 1940.  Professore ordinario di diritto costituzionale. Nominato Giudice Costituzionale dal Presidente della Repubblica l'8 agosto 1986, giura l'8 settembre 1986. Eâ€™ eletto Presidente il 23 febbraio 1995. Ha esercitato le funzioni dal 26 febbraio 1995. Cessa dalla carica di Presidente l'8 settembre 1995."@it ;
        owl:sameAs      dbpedia-it:Antonio_Baldassarre ;
        foaf:depiction  <http://www.cortecostituzionale.it/documenti/composizione/img/grandi/baldassarre.jpg> ;
        foaf:name       "Antonio Baldassarre" ;
        foaf:surname    "BALDASSARRE" ;
        foaf:title      "Presidente" .

<Pronuncia/167/1995>  a          dcc:Pronuncia ;
        rdfs:label               "Ordinanza 167/1995" ;
        dbpedia-owl:number       "167" ;
        dc:identifier            <https://e-justice.europa.eu/ecli/IT001/lang/1509956393435/ECLI:IT:COST:1995:167.html> ;
        dc:type                  <TipoPronuncia/Ordinanza> ;
        sioc:content             <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1995:167> ;
        time:year                "1995" ;
        dcc:massima              <Massima/21421> , <Massima/21422> , <Massima/21423> ;
        dcc:presidentePronuncia  <Giudice/6> ;
        dcc:relatorePronuncia    <Giudice/6> ;
        dcc:seduta               <Seduta/C19950420> ;
        dcc:tipoProcedimento     "GIUDIZIO DI LEGITTIMITÃ€ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE" .

<Massima/21422>  a          dcc:Massima ;
        rdfs:label          "Massima n. 21422" ;
        dbpedia-owl:number  "21422" ;
        dcc:testoMassima    "Gli  artt.   2,  primo comma, e 3, l.  reg.  Lombardia  7  giugno 1980,  n.   93,  subordinando, nelle zone agricole,  il  rilascio della   concessione  edilizia  per   opere  non  destinate   alla residenza,  al  possesso  di   determinati  requisiti  soggettivi (qualita'   di   imprenditore  agricolo  o  di  figura  ad   esso assimilata)  e  all'accertamento  di un  collegamento  funzionale dell'opera  con  l'attivita'  agricola   svolta,  non  violano  i principi  fondamentali desumibili dalle leggi statali in  materia urbanistica   a  proposito  dei   trattamenti  previsti  per  gli imprenditori  agricoli  e  altri   soggetti.   Secondo  la  legge statale,  infatti  -  come la Corte ha gia' chiarito -  non  solo rientra  tra  i  poteri del legislatore, in  tema  di  disciplina urbanistica,  sottoporre ad un trattamento differenziato tanto le zone  agricole rispetto ad altre zone, quanto, all'interno  della stessa zona, la posizione degli imprenditori agricoli, o di altre figure assimilate, rispetto a quella di soggetti diversi, ma tale differenziazione e' anzi saldamente stabilita nella legge statale stessa   (v.   art.   9,  l.   n.   10  del  1977).    (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art.  117 Cost., della questione di  legittimita' costituzionale degli artt.  2, primo comma, e 3, l.  reg.  Lombardia 7 giugno 1980, n.  93).  - V.  O. nn. 714/1988 e 709/1988.                                                 red.: A.M. Marini" .
