. "Definisce una massima." . "Massima" . . "8074" . "Massima n. 8074" . "Fermo restando il principio fondamentale della pubblicita' degli atti parlamentari (art. 64, secondo comma, Cost.) e' tuttavia rimesso alla valutazione delle Camere (e rientra nella autonomia costituzionale ad esse garantita) di derogarvi in singoli casi, deliberando di riunirsi in seduta segreta (nella quale ipotesi, gli artt. 34, punto 3, Reg. Camera e 60, punto 4, Reg. Senato consentono che possano altresi' stabilire di non farne stendere processo verbale)." .