@base          <https://dati.cortecostituzionale.it/ontology/> .
@prefix dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/> .
@prefix owl:   <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix dcc:   <https://dati.cortecostituzionale.it/ontology/> .
@prefix gn:    <http://www.geonames.org/ontology#> .
@prefix skos:  <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix schema-org: <http://schema.org/> .
@prefix conf:  <http://lodview.it/conf#> .
@prefix rdfs:  <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix geo:   <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> .
@prefix crm-owl: <http://purl.org/NET/crm-owl#> .
@prefix rdf:   <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix time:  <http://www.w3.org/2006/time#> .
@prefix dbpedia-it: <http://it.dbpedia.org/resource/> .
@prefix foaf:  <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix dc:    <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix sioc:  <http://rdfs.org/sioc/ns#> .

dcc:Massima  a        rdfs:Class ;
        rdfs:comment  "Definisce una massima." ;
        rdfs:label    "Massima" .

<Massima/46940>  a                  dcc:Massima ;
        rdfs:label                  "Massima n. 46940" ;
        dbpedia-owl:number          "46940" ;
        dcc:riferimentoCostMassima  "<p>Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85, comma 2-<em>ter</em>.</p>" ;
        dcc:riferimentoNormMassima  "<p>Costituzione, art. 3.</p>" ;
        dcc:testoMassima            "Ãˆ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dellâ€™art. 3 Cost., lâ€™art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), in quanto richiamato dallâ€™art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024 (c.d. decreto â€œcorrettivoâ€� della riforma Cartabia), nella parte in cui prevede che si continua a procedere dâ€™ufficio per il delitto di atti persecutori (divenuto procedibile a querela con la riforma) connesso con il delitto di danneggiamento commesso, prima della data di entrata in vigore del â€œcorrettivoâ€�, su cose esposte per necessitÃ  o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede e nella parte in cui non prevede che, relativamente al delitto di atti persecutori, i termini previsti dallâ€™art. 85, commi 1 e 2, della riforma Cartabia per la presentazione della querela e per lâ€™acquisizione della stessa da parte dellâ€™autoritÃ  giudiziaria decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale. La disposizione, censurata dal Tribunale di Verona, sez. pen., presenta carattere innovativo e derogatorio rispetto al meccanismo previsto dal regime codicistico â€“ per cui il mutamento del regime di procedibilitÃ  del reato connesso si riverbera sul regime di procedibilitÃ  dellâ€™altro â€“ in quanto stabilisce la perpetuatio della procedibilitÃ  dâ€™ufficio del delitto di atti persecutori connesso con il delitto di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede, successivamente divenuto procedibile a querela. Nel derogare al principio di retroattivitÃ  della legge penale piÃ¹ favorevole la disposizione non supera il vaglio positivo di ragionevolezza in quanto comporta il sacrificio dellâ€™interesse dellâ€™imputato che abbia commesso il fatto prima della modifica normativa a un trattamento uguale a quello di chi abbia commesso un fatto analogo successivamente nonchÃ© allâ€™applicazione di una disciplina attualmente proporzionata al complesso degli interessi in gioco, senza che lo stesso sia funzionale a tutelare controinteressi di rango costituzionale. Anzi, la persona offesa rischia di subire un pregiudizio dalla disciplina dal momento che il regime ordinario fa salvo il suo eventuale interesse a non far emergere aspetti della vita privata nel processo penale nÃ© emergono altri apprezzabili interessi collettivi. Il ripristino della regola generale comporta la necessitÃ  di assicurare alle persone offese la facoltÃ  di proporre la querela stessa per cui, essendo scaduti i termini stabiliti in tal senso dalla riforma Cartabia, il nuovo dies a quo per il termine per la presentazione della querela e per lâ€™acquisizione della stessa da parte dellâ€™autoritÃ  giudiziaria Ã¨ individuato nella data di pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale. (Precedenti: S. 64/1998 - mass. 23942; S. 27/1973 - mass. 6597).Â " .
