. "Definisce una massima." . "Massima" . . "

Costituzione, art. 3.

" . "46940" . "

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85, comma 2-ter.

" . "Massima n. 46940" . "È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), in quanto richiamato dall’art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024 (c.d. decreto “correttivo� della riforma Cartabia), nella parte in cui prevede che si continua a procedere d’ufficio per il delitto di atti persecutori (divenuto procedibile a querela con la riforma) connesso con il delitto di danneggiamento commesso, prima della data di entrata in vigore del “correttivo�, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede e nella parte in cui non prevede che, relativamente al delitto di atti persecutori, i termini previsti dall’art. 85, commi 1 e 2, della riforma Cartabia per la presentazione della querela e per l’acquisizione della stessa da parte dell’autorità giudiziaria decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale. La disposizione, censurata dal Tribunale di Verona, sez. pen., presenta carattere innovativo e derogatorio rispetto al meccanismo previsto dal regime codicistico – per cui il mutamento del regime di procedibilità del reato connesso si riverbera sul regime di procedibilità dell’altro – in quanto stabilisce la perpetuatio della procedibilità d’ufficio del delitto di atti persecutori connesso con il delitto di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede, successivamente divenuto procedibile a querela. Nel derogare al principio di retroattività della legge penale più favorevole la disposizione non supera il vaglio positivo di ragionevolezza in quanto comporta il sacrificio dell’interesse dell’imputato che abbia commesso il fatto prima della modifica normativa a un trattamento uguale a quello di chi abbia commesso un fatto analogo successivamente nonché all’applicazione di una disciplina attualmente proporzionata al complesso degli interessi in gioco, senza che lo stesso sia funzionale a tutelare controinteressi di rango costituzionale. Anzi, la persona offesa rischia di subire un pregiudizio dalla disciplina dal momento che il regime ordinario fa salvo il suo eventuale interesse a non far emergere aspetti della vita privata nel processo penale né emergono altri apprezzabili interessi collettivi. Il ripristino della regola generale comporta la necessità di assicurare alle persone offese la facoltà di proporre la querela stessa per cui, essendo scaduti i termini stabiliti in tal senso dalla riforma Cartabia, il nuovo dies a quo per il termine per la presentazione della querela e per l’acquisizione della stessa da parte dell’autorità giudiziaria è individuato nella data di pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale. (Precedenti: S. 64/1998 - mass. 23942; S. 27/1973 - mass. 6597). " .