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<Massima/46771>  a                  dcc:Massima ;
        rdfs:label                  "Massima n. 46771" ;
        dbpedia-owl:number          "46771" ;
        dcc:riferimentoCostMassima  "<p>Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-<em>quinquies</em>, comma 7.</p>" ;
        dcc:riferimentoNormMassima  "<p>Costituzione, artt. 3, secondo comma, 30 e 31.</p>" ;
        dcc:testoMassima            "Il principio dellâ€™interesse preminente del minore â€“ che ricomprende il diritto di ciascun genitore e del minore a godere di una mutua relazione â€“ deve essere bilanciato con il fascio di interessi, pure di rilievo costituzionale, sottesi allâ€™esecuzione della pena. Il punto di equilibrio sta nel fatto che questi ultimi, pur rilevanti, devono cedere, di regola, di fronte allâ€™esigenza di assicurare che i minori in tenera etÃ  possano godere di una relazione diretta almeno con uno dei due genitori. (Precedente: S. 219/2023 - mass. 45888; S.102/2020 - mass. 43097).(Nel caso di specie, Ã¨ dichiarato costituzionalmente illegittimo in via parziale, per violazione degli artt. 3, 30 e 31, secondo comma, Cost., lâ€™art. 47-quinquies, comma 7, ordin. penit. che disciplina la detenzione domiciliare speciale disponendone la concessione al padre detenuto soltanto se la madre Ã¨ deceduta o impossibilitata Â«e non vi Ã¨ modo di affidare la prole ad altri che al padreÂ». Lâ€™inciso censurato, in via subordinata, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna viola i principi di uguaglianza, in rapporto alle discipline evocate quali tertia comparationis e, in particolare, alla detenzione domiciliare â€œordinariaâ€�, e dellâ€™interesse preminente dei minori in quanto li priva, senza eccezioni, della possibilitÃ  di vivere una relazione continuativa con lâ€™unico genitore ancora in vita, o in condizioni di assolvere le proprie responsabilitÃ  di cura. Resta fondamentale lâ€™accertamento, da parte del giudice della sorveglianza, con il supporto dei servizi sociali, che il padre condannato non manifesti pericolo di commissione di ulteriori delitti e di fuga e che, altresÃ¬, il ripristino della convivenza con i figli minori, in alternativa rispetto allâ€™affidamento a terze persone in grado di prendersene cura, risponda effettivamente ai loro interessi)." .

dcc:Massima  a        rdfs:Class ;
        rdfs:comment  "Definisce una massima." ;
        rdfs:label    "Massima" .
