. "29276" . "Massima n. 29276" . "E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, censurato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, in quanto, nello stabilire che «a norma dell’art. 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 502 del 1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del Servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale», creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le strutture accreditate di sanità privata e quelle di sanità pubblica, desumibile, in particolare, dal differente modo in cui le une e le altre sono finanziate. Il giudice 'a quo' ha, infatti, dato all’art. 30, comma 4, un significato che oggettivamente non ha, poiché esso non contiene l’affermazione secondo cui il sistema di remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture sanitarie pubbliche sarebbe diverso da quello relativo alle strutture private accreditate, facendo anzi riferimento unitario e indistinto sia al settore pubblico che a quello privato, con conseguente esclusione di ogni discriminazione tra gli stessi, mentre la denunciata ingiustificata discriminazione sarebbe effetto di norme diverse da quella censurata e di atti amministrativi applicativi di tale diversa normativa regionale, dovendosi al riguardo escludere che possano costituire motivo di illegittimità di una norma gli effetti distorsivi che possono derivare da applicazione non corretta di essa, né gli effetti riflessi che costituiscono conseguenza indiretta di altre precedenti norme non denunciate e dovendosi rilevare che il principio della equiordinazione delle strutture pubbliche e di quelle private non opera in rapporto alle fonti di finanziamento complessivo delle strutture del settore sanitario, ma ai criteri e alle modalità di remunerazione a tariffa delle sole prestazioni rese sulla base di appositi accordi contrattuali, senza coinvolgere quindi il finanziamento delle aziende pubbliche costituenti presidî ospedalieri a diretta gestione delle AUSL di appartenenza.\r\n\r\n- Sull’affermazione secondo cui non possono costituire motivo di illegittimità di una norma gli effetti distorsivi che possono derivare da applicazione non corretta di essa, né gli effetti riflessi che costituiscono conseguenza indiretta di altre precedenti norme non denunciate, v. le citate sentenze nn. 63/1998 e 451/2000." . . "Definisce una massima." . "Massima" .